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Ordinanza — n. 4835/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic grounds fail to challenge specific sentencing discretion under Art. 69. Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4835/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cirulli Leonardo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the Court found his arguments generic and failed to specifically confront the lower court's sentencing decision. The court ruled that the lower court's evaluation of mitigating factors versus recidivism falls within the discretionary domain of the trial judgment and is protected from cassation review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 69, fourth comma, Penal Code; The appeal against a criminal judgment is inadmissible when the grounds are generic and do not specifically challenge the discretionary evaluation of sentencing factors, which is reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal sentencing discretion mitigating circumstances recidivism evaluation cassation review limits penal code provisions divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69, fourth comma, Penal Code
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRULLI LEONARDO nato a CERIGNOLA il 14/12/1972 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cirulli Leonardo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con la sentenza impugnata con cui la Corte territoriale ha confermato la decisione del giudice di primo grado, che aveva già riconosciuto le predette attenuanti seppur in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate e, comunque, è manifestamente infondato in quanto da un lato la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., dall'altro le statuizioni relative alla graduazione della pena, compreso il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden