Cassation court dismisses appeal on procedural grounds for repetitive argument on attempted money laundering vs. receiving.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Giuseppe Maffione inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Maffione argued that the lower court incorrectly qualified the crime as attempted money laundering instead of receiving, but this was merely a repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. The court dismissed the appeal because the new ground offered was not a fresh legal issue but a reiteration of previously analyzed and refuted points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground is a mere reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, lacking novelty or distinct legal significance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFIONE GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 12/05/1984 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maffione Giuseppe; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di tentato riciclaggio in luogo di quella di ricettazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riciclaggio (si veda, in particolare pag. 3 sullo stato delle vetture al momento dell'intervento dei carabinieri); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente