Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal filed by Calvio Nicola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Both grounds of appeal regarding the conviction for receipt and the denial of mitigating circumstances were deemed too generic to meet statutory requirements. Consequently, the appellate court's adequate reasoning was upheld, and the higher court refused to exercise its supervisory review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Criminal appeals must specify the factual elements underlying the alleged violation of law or misinterpretation of evidence, as generic grounds without specific indicia fail to enable the reviewing judge to exercise its supervisory function.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVIO NICOLA nato a CERIGNOLA il 29/10/1954 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Calvio Nicola; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono il vizio di motivazione, il travisamento della prova e la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione contestato e al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, sono del tutto generici, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto - a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, con la quale il giudice, peraltro, dando puntualmente conto delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, prendeva atto dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità da parte dell'imputato - non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente