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Ordinanza — n. 4832/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4832/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by De Michele Maurizio inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground of appeal was rejected because it lacked specificity, merely repeating factual issues already decided by the appellate court. Consequently, the court found no correlation between the arguments presented and the legal basis required for a valid challenge.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not correlate with the reasons supporting the challenged decision.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal correlation of grounds criminal procedure code repetition of facts art 591 c.p.p. court of cassazione contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MICHELE MAURIZIO nato a ORIA il 09/05/1972 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Michele Maurizio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sull'attendibilità del riconoscimento effettuato dai verbalizzanti, che si trovavano a brevissima distanza dall'imputato e dal correo e sui plurimi riscontri a tale individuazione nonché sull'assenza di allegazioni del prevenuto sulla sua presenza nell'autovettura provento di reato); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il President