Italian court dismisses appeal claiming robbery misclassification as attempted theft due to lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Procaccini Tommaso inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the sole ground of appeal, which argued that the defendant's conduct constituted attempted theft rather than improper robbery, lacked specificity by merely repeating factual grievances already rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new legal arguments and was therefore inadmissible under procedural standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely repeating factual grievances already rejected by the lower court without presenting new legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCACCINI TOMMASO nato a VENOSA il 10/11/1996 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Procaccini Tommaso; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta nel reato di rapina impropria in luogo di quello di tentato furto, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla ricostruzione dei fatti alla luce delle risultanze dibattimentali da cui emerge l'idoneità della condotta minacciosa dell'imputato e del correo a intimorire la persona offesa e, quindi, a integrare il delitto di rapina impropria contestato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente