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Ordinanza — n. 4830/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as recidivism exclusion was properly applied based on prior criminal history.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4830/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marinaro Cristofaro inadmissible due to a lack of merit regarding the alleged defect in reasoning. The territorial court correctly applied recidivism provisions based on multiple prior convictions and the appellant's demonstrated capacity to offend. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal claiming a defect in reasoning regarding the non-exclusion of recidivism is inadmissible if the lower court's decision is logically sound and supported by established prior convictions and the defendant's proven criminal propensity.

Parole chiave

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recidivism exclusion defect in reasoning prior criminal convictions appeal inadmissibility Corte di Cassazione procedural costs criminal propensity permesso di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINARO CRISTOFARO nato a CERIGNOLA il 06/08/1975 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marinaro Cristofaro; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici, alla luce dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, di cui l'ultimo specifico, e della spiccata capacità a delinquere dallo stesso dimostrata nell'organizzazione del reato per cui si procede (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente