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Sentenza — n. 4829/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls confiscation order for drug possession due to expired statute barring confiscation of proceeds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4829/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Michele Cristino's appeal against a second-instance judgment that ordered the confiscation of €1,520. While the conviction for drug possession was upheld, the court found the confiscation order legally flawed because the specific provision enabling such measures had expired at the time of the offense. Consequently, the confiscation order was revoked and the funds ordered to be returned, while the remainder of the appeal was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 85-bis D.P.R. 309/1990; Art. 240-bis cod. pen.: The statutory provision authorizing confiscation of proceeds from drug offenses expired ratione temporis, thereby excluding the possibility of applying the confiscation measure to acts committed prior to its repeal.

Parole chiave

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confiscation of proceeds drug possession offense ratione temporis statutory repeal Italian criminal law D.P.R. 309/1990 Art. 85-bis confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 85-bis D.P.R. 309/1990
Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, atteso che l'art. 85-bis D.P.R.
Art. 240-bis cod. pen.
309/90 - norma ai sensi della quale in primo grado è stata disposta la confisca della somma di denaro di euro 1520/00, poi confermata in appello - ratione temporis escludeva espressamente la possibilità di procedere alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. nelle ipotesi di cui al comma 5 dell'art.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
D.L. 15 settembre 2023, n. 123
4, comma 3-bis, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni nella L.
art. 73 D.P.R. 309/90
Con sentenza del 22/12/2023 la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia del 16/04/2021, che aveva condannato Michele Cristino per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, riqualificava il fatto ai sensi del comma 5 dell'art.
artt. 240 cod. pen
Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen.
art. 85-bis D.P.R. 309/90
Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, atteso che l'art. 85-bis D.P.R.
art. 240-bis cod. pen
309/90 - norma ai sensi della quale in primo grado è stata disposta la confisca della somma di denaro di euro 1520/00, poi confermata in appello - ratione temporis escludeva espressamente la possibilità di procedere alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISTINO MICHELE nato a SAN SEVERO il 26/07/2001 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22/12/2023 la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia del 16/04/2021, che aveva condannato Michele Cristino per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, riqualificava il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90, rideterminava la pena, confermava nel resto la sentenza.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito della riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990, evidenziando come, a seguito della diversa qualificazione del fatto, non sia possibile ordinare la confisca del denaro ritenuto provento dell'attività illecita, tenuto conto che è contestata la sola detenzione e non la cessione di sostanza stupefacente.

3. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 3). 3.2.

Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, atteso che l'art. 85-bis D.P.R. 309/90 - norma ai sensi della quale in primo grado è stata disposta la confisca della somma di denaro di euro 1520/00, poi confermata in appello - ratione temporis escludeva espressamente la possibilità di procedere alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. nelle ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. (l'inciso in discorso, invero, è stato soppresso successivamente alla commissione dei fatti per cui si procede dall'art. 4, comma 3-bis, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni nella L. 13 novembre 2023, n. 159).

Il provvedimento ablatorio deve, dunque, essere revocato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Cristino Michele limitatamente alla confisca della somma di danaro di euro 1520,00, della quale dispone la restituzione in favore dell'avente diritto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estens