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Ordinanza — n. 4828/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal recidivism facts as inadmissible due to lack of specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4828/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Ambrogio Granatiero's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower courts incorrectly qualified his crime as attempted rather than consummated recycling based on specific evidentiary details regarding a motorbike's identification. The court rejected these claims as they merely sought to re-evaluate facts already thoroughly examined and rejected in the appellate judgment without identifying specific procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they merely request a re-evaluation of facts already assessed by the appellate court without pointing to specific procedural errors or legal misapplications.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recycling crime qualification attempted vs consummated procedural error requirement Corte di Cassazione sfruttamento dei mari porto abusivo di armi sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANATIERO AMBROGIO nato a FOGGIA il 11/02/1990 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Granatiero Ambrogio; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie consumata di riciclaggio in luogo di quella tentata, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, un'alternativa rilettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sulla condotta dell'imputato al momento dell'intervento degli operanti e sulla sovrapposizione del numero del telaio e la sostituzione della targa che ostacolavano già l'identificazione della provenienza del ciclomotore, integrando la fattispecie consumata di reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente