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Ordinanza — n. 4827/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of appeal grounds and failure to raise recidivism issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4827/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a review of the first-instance judgment's reasoning regarding criminal responsibility and the lack of recidivism exclusion. The court rejected these claims because the appellant had partially waived the appeal grounds and failed to raise the recidivism issue as a specific appeal reason, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen. - A cassation appeal is inadmissible if it challenges grounds of appeal that were partially waived or not previously raised as specific reasons in the appeal, as these matters cannot be examined ex officio.

Parole chiave

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inadmissible appeal waiver of appeal grounds recidivism exclusion procedural requirements cassation inadmissibility censure procedurali procedura di ricusazione esclusione del rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLAGINE TOMMASO nato a BITONTO il 23/02/1966 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Amendolagine Tommaso; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, come nella specie, si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden