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Ordinanza — n. 4825/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4825/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by De Carolis Francesco inadmissible due to insufficient motivation. The appellant argued for a finding of criminal responsibility for robbery, but the appellate court's reasoning was deemed generic and lacked specific elements required by law. Consequently, the court held that the appeal failed to provide the necessary details for judicial review, resulting in dismissal and costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal alleging a defect in motivation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Defect in Motivation Inadmissible Appeal Specific Grounds Required Judicial Review Limits autorizzazione eccezionale conformità alla licenza edilizia abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CAROLIS FRANCESCO nato a SIRACUSA il 07/02/1973 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Carolis Francesco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina contestato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente