Cassation court dismisses appeal claiming prescription of money laundering due to recidiva rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by De Simone Gaetano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the money laundering charge had expired, but the court found this claim unfounded because the statute of limitations was extended due to repeated recidivism within five years. Consequently, the court ruled that the crime had not expired by the date of the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 163 c.p.: The statute of limitations for money laundering is extended by the rules on repeated recidivism; therefore, an appeal claiming extinction of the crime due to prescription is inadmissible when the extended term has not yet expired.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE GAETANO nato a NAPOLI il 08/04/1971 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di De Simone Gaetano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla richiesta avanzata in appello di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo poiché il reato di riciclaggio contestato non risulta essersi prescritto alla data della sentenza impugnata, tenuto conto dell'aumento del termine necessario a prescrivere derivante dall'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente