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Ordinanza — n. 4823/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of reasoning and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4823/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Giammona inadmissible, rejecting claims regarding the lack of reasoning and sentencing errors. The court found the first argument infounded as it contradicted established jurisprudence on the specific crimes charged, while the second and third arguments failed because the lower court sufficiently addressed negative elements without needing to consider all favorable ones. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 474, 648 c.p.; The appeal is inadmissible if the lower court's reasoning aligns with consolidated case law and provides a congruent reference to decisive negative elements when denying mitigating circumstances or setting the sentence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of reasoning defect mitigating circumstances denial sentencing discretion review consolidated jurisprudence attenuazione della pena motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 474 c.p.
contestati, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 474 cod.
Art. 648 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 474 cod. pen
contestati, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade
(tra le altre, Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMONA ALESSANDRO nato a PALERMO il 06/09/1981 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giammona Alessandro; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. contestati, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814 - 01), peraltro puntualmente richiamato dai giudici di merito per confermare la pronuncia di condanna dell'imputato con motivazione esente da vizi logici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui genericamente si censurano la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono altresì manifestamente infondati poiché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensoré I