Criminal appeal dismissed for lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding sentencing circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Santaniello Raffaele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground for appeal was rejected as lacking specificity because it merely repeated facts already discussed and found unsupported by the lower court. The second ground was deemed manifestly unfounded since the law does not require the trial judge to address every favorable element when denying generic mitigating circumstances, provided a sufficient reference to decisive negative factors exists. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by repeating facts already decided, or if it is manifestly unfounded when the trial judge has provided a sufficient reference to decisive negative elements in denying mitigating circumstances without needing to address all favorable arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTANIELLO RAFFAELE nato a NAPOLI il 25/01/1949 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Santaniello Raffaele; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato e all'omessa riqualificazione della condotta nella fattispecie di incauto acquisto, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed espressamente richiamati (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla mancata documentazione della provenienza della maggior parte della merce rinvenuta e sui plurimi elementi che escludono la possibilità di riqualificare la condotta in esame in incauto acquisto); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il P