Criminal appeal dismissed for lack of argumentation and failure to prove statutory exemption from punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a statutory exemption from punishment based on the 'silent period' and challenged the sentence length, but the Court found these arguments insufficient. The decision rested on the rejection of repetitive complaints, the logical exclusion of the exemption due to prior convictions, and the discretion of the lower court in sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 648 c.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates lower court objections without substantive argumentation, and a statutory exemption from punishment is excluded by specific prior convictions, while sentencing discretion is not subject to review unless arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANE IBOU nato il 28/11/1977 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Niane Ibou e la memoria del 29/10/2024; considerato che il primo profilo dell'unico articolato motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. non è consentito, perché si risolve nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito alla pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo profilo dell'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità, è manifestamente infondato poiché le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di uno dei presupposti applicativi della causa di non punibilità sono esenti da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5, ove si dà atto che l'imputato è gravato da ben quattro precedenti penali specifici, che escludono la non abitualità della condotta contestata); che il ricorrente si limita ad invocare il "tempo silente" quale fattore ostativo al diniego dell'applicazione dell'istituto, omettendo di rappresentare quale positivo indicatore, evidenziato con l'impugnazione e dai giudici di appello invece ignorato, avrebbe in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta; considerato che il terzo profilo dell'unico motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, atteso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame, determinata in misura di molto inferiore al medio edittale, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano, in proposito, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17