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Ordinanza — n. 4820/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding re-evaluation of evidence and lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4820/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stefanino Gaetano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the reliability of the victim's recognition and misused the car registration as proof. The court rejected these claims, stating that the Supreme Court cannot re-evaluate evidence or substitute its own reasoning for that of the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own reasoning for that of the trial judges, rendering appeals based on alleged lack of motivation or factual errors inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal re-evaluation of evidence lack of motivation supervisory review limits procedural preclusion insufficienza di prove indizio verosimiglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370
216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANINO GAETANO nato a NAPOLI il 07/12/1993 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; RITENUTO IN FATrO'E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stefanino Gaetano; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova ricognitiva dell'imputato quale autore dei reati contestati, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sull'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa e sul riscontro derivante dall'intestazione al padre dell'imputato dell'autovettura utilizzata per commettere il reato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, in particolare contestando l'utilizzo dell'intestazione dell'auto quale elemento di riscontro dei risultati del riconoscimento operato dalla persona offesa, non è parimenti consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 DE