Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4726/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against attempted burglary conviction due to inadmissible factual censure and lack of relevance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4726/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Giuffrida's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime from attempted burglary to simple theft, claiming the storage area and garden were not part of the dwelling. The court rejected this, noting the storage and garden are legally considered pertinential to the home and that the appellant's complaint regarding palm leaves did not match the actual stolen tools.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624 cod. pen.; The court holds that storage areas and gardens are pertinential to a dwelling for the purpose of burglary, and appeals based on factual censure regarding the definition of the dwelling are inadmissible if the conviction aligns with established case law.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted burglary pertinential place inadmissible appeal factual censure reclassification of crime tentato furto furto di lieve entità furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 cod. pen.
art. 624 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin
N. 35764 del 2018
N. 5789 del 2020
273597 - 01, N. 5789 del 2020 Rv.
N. 22937 del 2012
278446 - 01, N. 22937 del 2012 Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA GIOVANNI nato a SIRACUSA il 26/07/1993 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Giuffrida Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 17 maggio 2023, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di furto tentato in abitazione aggravato e, esclusa la contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;

Considerato che il primo e unico motivo del ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di tentato furto semplice, oltre ad essere inammissibile perché caratterizzato da censure in punto di fatto, è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha affermato come le doglianze difensive non abbiano colto nel segno, poiché il ripostiglio e il giardino costituiscono luoghi pertinenziali all'abitazione, n a in quanto destinati allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative, risultando, dunque, impossibile la riqualificazione del reato ex art. 624 cod. pen. (si veda, in particolare, pagina 4 del provvedimento impugnato); la sentenza impugnata risulta in sintonia con il consolidato orientamento per il quale in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 — 01, nel caso in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale; conf.:

N. 35764 del 2018 Rv. 273597 - 01, N. 5789 del 2020 Rv. 278446 - 01, N. 22937 del 2012 Rv. 253193 — 01); il ricorso per altro è del tutto aspecifico in quanto si sofferma sulla sottrazione delle foglie di palma, mentre la refurtiva consisteva in attrezzi da lavoro, cosicchè non vi è correlazione fra il motivo e la sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e n della somma di tremila euro in favore della