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Ordinanza — n. 4724/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and failure to challenge prior rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4724/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a first-instance conviction for aggravated theft of electricity, arguing a defect in the reasoning regarding the attribution of acts to him. The court rejected this claim as it merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts in two consecutive instances without raising new issues.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a repetition of arguments already examined and rejected by the courts of first and second instance, or if it asserts a defect of reasoning that does not actually emerge from the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments defect of reasoning double conformity procedural costs criminal appeal attribution of acts danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERANELLA ANTONINO nato a PALERMO il 19/10/1978 avverso la sentenza del 24/05/2024 della Corte d'appello di Palermo CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Seranella Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato quella del Tribunale di Palermo del 21 aprile 2022, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti e alla recidiva contestate, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;

Considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio della motivazione in relazione alla riferibilità delle condotte alla persona dell'imputato, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito in doppia conforme, oltre ad essere manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale motiva in modo non manifestamente illogico sottolineando come l'imputato sia l'unico intestatario dell'utenza abusivamente alimentata e, dunque, il reale fruitore dell'energia elettrica illegittimamente prelevata, traendone il relativo profitto (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali eT sentdella somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il Consiglieré estensore Il Presiden