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Ordinanza — n. 4722/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding minor damage mitigation in theft cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4722/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giammanco Domenico and Caruso Rosalia inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued the lower court failed to justify denying the mitigation of special minor damage, but the court found this argument unfounded. The decision rests on the principle that cassation review is limited to checking the logical structure of the reasoning, not its factual accuracy, and that minor damage mitigation is generally unavailable for continuous domestic electricity theft.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation's review of sentencing motivation is restricted to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, not the factual correspondence of the reasoning, and minor damage mitigation is typically denied for continuous domestic electricity theft.

Parole chiave

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lack of motivation theft of electricity minor damage mitigation cassation review logical argumentative apparatus continuous theft domestic electricity reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, Bevilacqua
N. 12716 del 2001
284178 - 01; conf.: N. 12716 del 2001 Rv.
N. 18485 del 2009
219152 - 01, N. 18485 del 2009 Rv.
N. 34444 del 2003
243977 - 01, N. 34444 del 2003 Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIAM MANCO DOMENICO nato a PALERMO il 21/11/1964 CARUSO ROSALIA nato a PALERMO il 18/05/1971 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Caruso Rosalia e Giammanco Domenico ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia la mancanza della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., tanto più che la motivazione è in linea con il consolidato orientamento per il quale in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, dep. 2023, Bevilacqua, Rv. 284178 - 01; conf.: N. 12716 del 2001 Rv. 219152 - 01, N. 18485 del 2009 Rv. 243977 - 01, N. 34444 del 2003 Rv. 225238 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il