Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to waiver of legal qualification and sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under simplified procedure because the appellant waived specific legal grounds during the plea agreement. The appellant argued against the legal qualification of the theft and the agreed sentence, but the court held that these issues were precluded by the waiver made in the settlement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A waiver of legal qualification and sentencing arguments during a plea agreement renders subsequent appeals on those grounds inadmissible, as the settlement limits the scope of the second-instance judgment and precludes further litigation on waived points.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSARRA CONSOLATO ANDREA nato a PATERNO' il 18/06/1993 avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'appello di Catania CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Andrea Consolato Musarra ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti, a seguito di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., della Corte di Appello di Catania per il reato di furto in abitazione e violazione di domicilio; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; ne consegue che le doglianze del primo motivo relative alla qualificazione giuridica, in assenza di errore manifesto, e alla insussistenza del fatto risultano non consentite a fronte della rinuncia sul punto, tanto più che la Corte di appello ha escluso ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura — secondo motivo — relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. L'entità della pena è stata concordata e la congruità è stata valutata con adeguata motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il corlIsigliere estensore Il Presid