Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and unsupported factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for multiple crimes of material falsity solely on generic grounds regarding sentencing and unsupported factual complaints. The court rejected these arguments because the appeal lacked specific elements required by law and was merely an expression of dissatisfaction with the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal must specify the grounds for criticism to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power; generic complaints or mere expressions of dissatisfaction regarding facts or sentencing render the appeal inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Armentano Michele nato a TORINO il 01/05/1976 avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte d'appello di Bologna CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Armentano Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso in molteplici reati di falsità materiale ex artt. 477-482 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, oltre ad essere generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. — in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato — è costituito per altro da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato, posto che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità (si veda, in particolare, pag. 7 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e PrenrAM della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amm