Italian court dismisses criminal appeal as generic and lacking specific grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible due to its generic nature and failure to specify grounds. The appellant argued the lower court ignored potential non-punishability causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found this complaint indeterminate. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the same code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to identify specific elements for the reviewing judge to exercise its scrutiny.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELBALI ABBES (cui 01HK1LV) nato in ALGERIA il 02/11/1965 avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte d'appello di Venezia CONSIDERATO IN FATI-0 E IN DIRITTO Rilevato che Belbali Abbes ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto non aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso — con cui il ricorrente denunzia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen. — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e la.l.y_er.s.dmgA della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024.