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Ordinanza — n. 4713/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against non-prosecution order due to lack of specific grievance and insufficient interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4713/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court dismissed the theft charge due to a lack of formal complaint (querela). The appellant argued for sanctioning violations and generic mitigating circumstances, but the court found no specific grievance since no penalty was applied. Consequently, the court ruled that the appeal lacked sufficient interest and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a decision declaring a crime inadmissible due to lack of querela is inadmissible if the decision did not apply any penalty, rendering the appeal specific and lacking sufficient interest.

Parole chiave

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lack of querela inadmissible appeal insufficient interest theft prosecution court costs order motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Salzano Cristina nato a NAPOLI il 17/01/1962 avverso la sentenza dei 23/05/2024 della Corte d'appello di Bologna CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Salzano Cristina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di furto ascritto alla ricorrente; Considerato che il ricorso - articolato in due motivi - deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Rilevato che il ricorso è aspecifico in quanto la sentenza impugnata ha dichiarato l'improcedibilità del reato per difetto di querela, e dunque non vi è stata applicazione di alcuna pena, cosicchè il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, né sussiste un interesse adeguato a sostenere il ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ku.95rneg2 della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

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