Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual elements required by procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Jonni Lazzari inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the appellate court's refusal to apply the non-punishability clause for minor offenses, arguing a terminological distinction between triviality and insignificance. The court rejected this because the appeal failed to specify the factual elements underlying the criticism, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific factual elements upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARI JONNI nato a LUGO il 03/10/1977 avverso la sentenza del 09/02/2024 della Corte d'appello di Bologna CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Jonn&I Lazzari ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; in particolare, la valutazione della Corte di appello di non irrisorietà del valore della refurtiva integra una motivazione non manifestamente illogica, rispetto alla quale il ricorrente si limita a contestare il dato terminologico della non equiparazione fra irrisorietà ed esiguità; diversamente la motivazione impugnata è in linea con il principio per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01; conf: :
N. 55107 del 2018 Rv. 274647 - 01, N. 34151 del 2018 Rv. 273678 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e mer.-131 della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec