Italian Supreme Court dismisses late criminal appeal as inadmissible due to missed statutory filing deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. Although the appellant deposited the judgment timely in June 2024, the court found the 45-day appeal period ended on September 4, 2024, a date falling within a holiday period which legally extended the limit to September 4, 2024. Consequently, the appeal presented on September 6, 2024, was untimely, warranting dismissal without formalities and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; A criminal appeal filed after the expiration of the statutory time limit, calculated from the date of communication of the judgment and adjusted for holidays, is inadmissible without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Folino Alessandro nato a CATANZARO il 13/01/1985 avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'appello di Catanzaro CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Folino Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione aggravato; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 19 marzo 2024, con scadenza termine assegnato dal giudice al 20 giugno 2024; - il deposito della sentenza è tempestivo alla data del 17 giugno 2024; - la sentenza, emessa all'esito del giudizio cartolare, è stata comunicata in data 22 marzo 2024; - il termine di 45 giorni va a scadere il 4 agosto 2024, quindi nel periodo feriale, il che determina lo slittamento al 4 settembre 2024; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 6 settembre 2024;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/12/2024 Il Consigl.ere estensore Il Presidente Frane s o Cananzi Michele Romano r DEPOSITATA IN CAN