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Ordinanza — n. 4706/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug conviction for cocaine and hashish due to manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4706/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the exclusion of a minor sentencing hypothesis regarding the quantity of cocaine (370 grams) and hashish (7.801 kg) found during the trial. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the lower court correctly considered the substantial quantity of drugs involved.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it is manifestly unfounded and generically proposed, specifically when it censures the exclusion of a minor sentencing hypothesis without providing specific grounds to contradict the lower court's correct assessment of the drug quantity.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded drug quantity assessment minor sentencing hypothesis procedural costs Cassation review hashish and cocaine reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISERCHIA MICHELE nato a FOGGIA il 12/04/1984 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto nel censurare l'esclusione della ipotesi lieve che ha del tutto correttamente considerato la quantità della sostanza stupefacente rinvenuta del tipo cocaina per 370 grammi e del tipo hashish per kg 7,801; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore ella Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024