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Ordinanza — n. 4705/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility under Art. 448 c.p.p. due to lack of legal interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4705/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, D'Ambrosio, challenged a sentencing decision from the Bari Tribunal regarding a sanction, but the court found the appeal lacked the specific legal interest required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected as it did not concern a 'pena illegale' (illegal penalty), rendering the procedural grounds for the challenge invalid.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal must be declared inadmissible if it does not concern a penalty that is illegal under the law, as no legal interest exists to support the challenge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legal interest requirement pena illegale doctrine Article 448 c.p.p. procedural costs award sospensione di pena condono delle spese procedurali pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 27772/24- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante il trattamento sanzionatorio, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO LORENZO nato a BARI il 07/09/1992 avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di BARI. • . udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 27772/24- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante il trattamento sanzionatorio, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non versandosi in pena illegale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.