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Ordinanza — n. 4704/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for violating the mandatory time limit of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4704/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nicolas Bellomo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance judgment for the alleged non-application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal was untimely because it was not lodged within the strict deadline prescribed by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal must be lodged within the statutory time limit; failure to comply renders the remedy inadmissible regardless of the merits of the alleged error.

Parole chiave

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criminal appeal time limit inadmissible appeal procedural deadline Code of Criminal Procedure calciatore professionista diritto dello sport reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMO NICOLAS nato il 08/06/1993 avverso la sentenza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di BARIdato i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 27769/24- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMO NICOLAS nato il 08/06/1993 avverso la sentenza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di BARIdato i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 27769/24- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMO NICOLAS nato il 08/06/1993 avverso la sentenza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di BARIdato i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 27769/24- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2