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Ordinanza — n. 4703/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility under Article 448 due to improper grounds regarding omitted qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4703/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pasquale Fineo against the Bari Tribunal's judgment inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure and did not provide sufficient motivation for the legal qualification of the facts. The court rejected these claims, ruling that the appeal was submitted for reasons not permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on grounds not permitted by law, such as alleging omitted application of a specific article or lack of motivation when the statutory requirements for admissibility are not met.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 448 c.p.p. omitted legal qualification lack of motivation Cassazione ordinanza procedura di ricusazione cancellazione dall'albo avvocati licenziamento in tronco

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
e la omessa motivazione s'Ah qualificazione giuridica del fatto, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINEO PASQUALE nato a ALTAMURA il 12/02/1991 avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di BARI— (dato avviso alle_parti4.2) udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; v 27765/24- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la omessa motivazione s'Ah qualificazione giuridica del fatto, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12