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Ordinanza — n. 4702/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility under Art. 448 CP due to improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4702/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Davide Zappimbulso inadmissible and ordered him to pay costs. The court found that the appeal, which claimed a failure to apply Article 129 of the Criminal Procedure Code, was based on grounds not permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the same code. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: An appeal must be lodged on grounds expressly permitted by law; appeals based on other grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Art. 448 c.p.p. improper grounds Criminal Procedure Code procedural costs Fine Fund Corte di Cassazione vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPIMBULSO DAVIDE nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 01/04/1988 avverso la sentenza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di BARIp-arti.;.) udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 27763/24- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d la Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2