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Ordinanza — n. 4701/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals for inadmissibility under Art. 448 CPP due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4701/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Jiva Stefan and Tarik El Moqtad inadmissible. The applicants sought remedies regarding the non-application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and the sentencing treatment, arguing for specific legal protections. The court rejected these claims because the grounds raised did not constitute a violation of the law as defined by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals must be based on violations of the law; claims lacking such legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal Article 448 CPP lack of legal grounds sentencing treatment Cassation dismissal sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JIVA STEFAN nato il 27/08/1974 EL MOQTAD TARIK nato il 04/11/1979 avverso la sentenza del 10/05/2024 del TRIBUNALE di MONZA[dati) avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Steran Yiva Ritenuto che il ricorso di fnc15 in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso di Tarik El Moqtad in ordine al trattamento saznionatorio è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non versandosi in pena illegale; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024