Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4700/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as withdrawn, ordering costs and fine payment to the state treasury.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4700/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal against the preliminary hearing judge's decision inadmissible due to the appellant's subsequent withdrawal. The appellant, Giuseppe Emanuele Genova, had previously filed a request under Article 444 of the Code of Criminal Procedure but later renounced the action. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a three-thousand euro fine to the Treasury.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A withdrawal of an appeal renders it inadmissible, resulting in a judgment declaring the request inadmissible and ordering the appellant to bear procedural costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal inadmissibility procedural costs Cassa delle ammende Article 444 c.p.p. Cassation procedure renunciation of action ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVA GIUSEPPE EMANUELE nato a CANICATTI' il 31/03/2001 avverso la sentenza del 10/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CALTANISSETTA[dato avviso alleparti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che il ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è stato oggetto di successiva rinuncia da parte del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024