Ordinanza — n. 4697/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICCOLI TAMARA nato a BRINDISI il 26/06/1992 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso sulla affermazione di responsabilità è proposto per inaccessibili ragioni in fatto rispetto all'ineccepibile accertamento da parte della sentenza impugnata con riguardo al ritrovamento della ricorrente in luogo diverso da quello in cui era autorizzata ad abitare e permanere, senza alcuna giustificazione e senza alcuna comunicazione alla competente autorità, se non quella - non riscontrata - dedotta solo in appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 4697/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo costituisce inaccessibile censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali che ha escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sulla base di convergenti indici fattuali che escludevano la particolare tenuità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICCOLI TAMARA nato a BRINDISI il 26/06/1992 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso sulla affermazione di responsabilità è proposto per inaccessibili ragioni in fatto rispetto all'ineccepibile accertamento da parte della sentenza impugnata con riguardo al ritrovamento della ricorrente in luogo diverso da quello in cui era autorizzata ad abitare e permanere, senza alcuna giustificazione e senza alcuna comunicazione alla competente autorità, se non quella - non riscontrata - dedotta solo in appello;
Ritenuto che il secondo motivo costituisce inaccessibile censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali che ha escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sulla base di convergenti indici fattuali che escludevano la particolare tenuità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024