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Ordinanza — n. 4696/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing motivation under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4696/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant sought to challenge the court's reasoning regarding the punitive treatment, but the lower court found no grounds for such a review. Consequently, the court ruled that the request violated the specific procedural limitations set forth in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals challenging the motivation of a punitive treatment are inadmissible when they do not allege an illegal penalty, as the law restricts such reviews to specific grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing motivation review Article 448 paragraph 2-bis illegal penalty requirement procedural limitations sanzioni pecuniarie alleggerimento della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLETTA GENNARO nato a BARI il 14/04/1996 avverso la sentenza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avvi;—a-1-17Darti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 27689/24- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la motivazione del trattamento sanzionatorio, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., non versandosi in pena illegale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2