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Ordinanza — n. 4695/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic pleading of minor offense conditions under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4695/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Costa's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Costa argued for the reclassification of the crime as a minor offense, but the lower court's formulation was deemed too generic to meet legal requirements. The court rejected the appeal because the specific conditions for the minor offense hypothesis did not clearly emerge from the written submissions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; A criminal appeal based on the reclassification of a crime as a minor offense is inadmissible if the conditions for such requalification are not specifically and concretely alleged in the written submissions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility minor offense reclassification generic pleading rejection Art. 448 c.p.p. procedural requirements procedura di revisione penale attenuazione della pena restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 27688/24- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la mancata riqualificazione del reato secondo l'ipotesi lieve, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA GIOVANNI nato a AVOLA il 28/12/1984 avverso la sentenza del 24/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAavviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 27688/24- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la mancata riqualificazione del reato secondo l'ipotesi lieve, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non emergendo ictu ocull l'ipotesi dedotta dalla formulazione della imputazione, essendo del tutto genericamente dedotta dal ricorso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della ipotesi lieve; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 13.