Italian Court dismisses appeals against drug quantity aggravation and generic mitigation in cocaine trafficking case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged the conviction for trafficking 4.044.797 mg of cocaine, arguing against the application of the 'huge quantity' aggravating circumstance and the denial of generic mitigating factors. The court ruled that the lower court correctly applied legal thresholds and discretionary powers, noting that new psychological arguments were not properly devolved to the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 72 c.p.: Appeals against the application of the 'huge quantity' aggravating circumstance and the denial of generic mitigating factors are inadmissible when the lower court correctly exercised its discretionary powers based on established jurisprudence and the absence of new relevant evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBANERA MARIA CONCETTA GAIA nato a CATANIA il 27/11/1992 BOTTINO ANGELA nato a CATANIA il 28/12/1982 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che i ricorsi in ordine alla mancata esclusione della aggravante della ingente quantità sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha confermato la ricorrenza della aggravante per la pregnanza dell'ampio superamento (mg. 4.044.797 di principio attivo rispetto ai 6,178 kg. di cocaina sequestrati) del limite-soglia di 1.500.000 mg. indicato dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, esercitando correttamente l'ulteriore valutazione discrezionale considerando le circostanze della condotta e la destinazione al più ampio mercato dello stupefacente;
Ritenuto che i ricorsi in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ne ha escluso i presupposti in presenza della particolare gravità del fatto e in assenza di elementi favorevoli (tali non potendosi correttamente riconoscere l'accesso al rito, in presenza di arresto in flagranza, e lo stato di incensuratezza); Ritenuto che alle conclusioni non ostano i motivi aggiunti depositati, segnatamente con riguardo al profilo psicologico, non oggetto di devoluzione in appello;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ssa delle ammende. Così deciso il 13.1