Ordinanza — n. 4690/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISTANI DONATO nato a MASSAFRA il 07/04/1979 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO(d' aZ2L/visclali udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 27614/24- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto rispetto alla avvenuta rinuncia ai motivi di appello in ordine alla responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.20
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4690/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO(d' aZ2L/visclali udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 27614/24- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto rispetto alla avvenuta rinuncia ai motivi di appello in ordine alla responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.20
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISTANI DONATO nato a MASSAFRA il 07/04/1979 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO(d' aZ2L/visclali udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 27614/24- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto rispetto alla avvenuta rinuncia ai motivi di appello in ordine alla responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.20