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Ordinanza — n. 4689/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's prior waiver of appeal grounds regarding liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4689/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the grounds for the appeal concerning liability. The appellant, Baccaro Luciano, filed a generic request against the Second Instance Court of Bari's judgment, which the court noted was invalid given the earlier renunciation. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant has previously renounced the specific grounds for the appeal, rendering the subsequent filing of a generic request without merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal waiver of appeal grounds procedural renunciation generic appeal request liability waiver Cassation inadmissibility procedural costs rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCARO LUCIANO nato a BARI il 17/08/1975 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI,...-vviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 27607/24- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto rispetto alla avvenuta rinuncia ai motivi di appello in ordine alla responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende. Così deciso il 13.12.20