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Ordinanza — n. 4688/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding specific intent and non-punishability, upholding lower court's conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4688/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that specific intent was not proven and that non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code applied. The court rejected these claims, noting the first argument repeated previously refuted criticisms while the second lacked foundation given the appellant's serious violations.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation holds that an appeal claiming specific intent is inadmissible if it merely reproduces already refuted arguments, and a claim of non-punishability is unfounded when the lower court correctly exercised its discretion regarding grave violations.

Parole chiave

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specific intent requirement non-punishability article inadmissible appeal discretionary power procedural costs risarcimento alle vittime di reati azione civile restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 131-bis c.p.
Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIUSEPPE STEFANO nato a FOGGIA il 23/10/1998 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardanta la sussistenza del dolo specifico è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, della consapevole condotta pericolosa posta in essere dall'imputato per opporsi al controllo da parte degli operanti;

Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. é manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che ha considerato le diverse e gravi violazioni poste in essere dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/12/2024