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Ordinanza — n. 4687/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic for omitting evaluation of appellant's waiver of appeal grounds under art. 129.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4687/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's counsel argued that the lower court failed to evaluate the waiver of appeal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, ruling that the appeal was a generic criticism lacking specific grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it constitutes a generic criticism of the lower court's failure to evaluate a waiver of appeal grounds, as such omissions are not subject to cassation review when the waiver itself is clear.

Parole chiave

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generic appeal grounds waiver of appeal Article 129 procedural code inadmissible cassation procedural costs fine procedura di ricusazione disdetta in periodo di prova diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMITO VITO nato a BARI il 23/06/1957 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l'omessa valutazione ex art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla avvenuta rinuncia ai motivi di appello riguardanti la responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024