Ordinanza — n. 4686/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVITO ANDREA nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/10/1986 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;27592/24 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto per ragioni; in fatto nel censurare la qualità di proprietario del bene in sequestro, positivamente accertata dalla sentenza senza incorrere in vizi logici e giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.202
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 4686/2025 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.202
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVITO ANDREA nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/10/1986 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;27592/24 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto per ragioni; in fatto nel censurare la qualità di proprietario del bene in sequestro, positivamente accertata dalla sentenza senza incorrere in vizi logici e giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.202