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Ordinanza — n. 4686/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4686/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4686/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVITO ANDREA nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/10/1986 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;27592/24 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto per ragioni; in fatto nel censurare la qualità di proprietario del bene in sequestro, positivamente accertata dalla sentenza senza incorrere in vizi logici e giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.202

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4686/2025 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.202

Parole chiave

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sequestro di beni immobili prova della proprietà riserva della proprietà possessore immobile occupato documenti sequestrati
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVITO ANDREA nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/10/1986 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;27592/24 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto per ragioni; in fatto nel censurare la qualità di proprietario del bene in sequestro, positivamente accertata dalla sentenza senza incorrere in vizi logici e giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.202