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Ordinanza — n. 4685/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic for failing to address habitual crime and preventive measure violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4685/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marcello Coletta's appeal inadmissible for being manifestly generic. The appellant criticized the exclusion of the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code without addressing the lower court's findings on habitual crime or the violation of preventive measures. Consequently, the court rejected the appeal and ordered Coletta to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is manifestly generic, failing to substantiate specific grounds of objection against the contested judgment's reasoning on habitual crime or preventive measures.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly generic habitual crime preventive measures non-punishability cause procedural costs Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLETTA MARCELLO nato a BRINDISI il 08/06/1968 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata che ha considerato sussistere l'abitualità del reato in relazione a tre precedenti analoghe condanne e alla violazione della misura di prevenzione, di medesima indole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024