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Ordinanza — n. 4683/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating lower court's factual findings on drug possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4683/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Falco Mimmo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant sought to overturn the Second Instance Court's decision regarding 2,252 doses of drugs found in his exclusive personal use. The court ruled that the appeal merely repeated arguments already rejected by the lower court without addressing any new legal or logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates facts and arguments already decided by the lower court without presenting new grounds or logical errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of facts drug possession Cassation procedure procedural costs exclusive personal use manifestly unfounded commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCO MIMMO nato a FOGGIA il 05/03/1984 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; / OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, limitandosi a reiterare le deduzioni in fatto proposte in appello sulla destinazione ad uso esclusivamente personale dello stupefacente rinvenuto al ricorrente, alle quali la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici considerando le 2252 dosi ricavabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C sa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024