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Ordinanza — n. 4682/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4682/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4682/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANCALE GIUSEPPE nato a TORINO il 17/12/1951 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto al primo motivo le censure in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate in ragione della ineccepibile valutazione in ordine alla mancanza di elementi favorevoli e sul rilievo della gravità del fatto e dei nueosi e seri precedenti a carico, tra i quali uno specifico;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4682/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo sull'errato calcolo della pena è palesemente generico; Ritenuto che il terzo motivo sulla mancata applicazione della continuazione è genericamente proposto rispetto alla ineccepibile valutazione a riguardo dell'insussistenza di elementi che riconducano i reati al medesimo disegno criminoso; Ritenuto che il quarto motivo sulla eccessività della pena è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità individualizzazione della commisurazione penale riesame dell'entità pena abbandono del procedimento penale motivi di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANCALE GIUSEPPE nato a TORINO il 17/12/1951 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto al primo motivo le censure in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate in ragione della ineccepibile valutazione in ordine alla mancanza di elementi favorevoli e sul rilievo della gravità del fatto e dei nueosi e seri precedenti a carico, tra i quali uno specifico;

Ritenuto che il secondo motivo sull'errato calcolo della pena è palesemente generico; Ritenuto che il terzo motivo sulla mancata applicazione della continuazione è genericamente proposto rispetto alla ineccepibile valutazione a riguardo dell'insussistenza di elementi che riconducano i reati al medesimo disegno criminoso; Ritenuto che il quarto motivo sulla eccessività della pena è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.20