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Ordinanza — n. 4681/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed for generic arguments regarding minor offense hypothesis and supplier role.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4681/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Ivan Annoscia and Michelangelo Biancofiore inadmissible. Both appellants argued for the recognition of a minor offense hypothesis, but the court found their submissions generic and insufficient to challenge the appellate court's assessment of their roles as wholesale drug suppliers. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic arguments regarding the minor offense hypothesis or the defendant's role are inadmissible if the lower court's evaluation is legally sound.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds minor offense hypothesis wholesale drug supplier procedural costs award sanzioni pecuniarie risarcimento per errore giudiziario mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANNOSCIA IVAN nato a BARI il 10/10/1993 BIANCOFIORE MICHELANGELO nato a BARI il 22/04/1999 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso nell'interesse di Ivan Annoscia in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi lieve è palesemente generico rispetto al riconosciuto ruolo di fornitore all'ingrosso di stupefacente svolto dal ricorrente e in assenza di specifico motivo di appello a riguardo;

Ritenuto che il ricorso nell'interesse di Michelangelo Biancofiore è inammissibile in quanto: - In relazione al primo motivo la deduzione è generica rispetto alla ineccepibile considerazione del ruolo rivestito dall'Annoscia; - In relazione al secondo motivo essendo ineccepibilmente considerate per la esclusione della ipotesi lieve le concrete circostanze considerate secondo una corretta valutazione complessiva; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass delle ammende. Così deciso il 13.12.2024