Cassation appeal dismissed for generic grounds and unsupported sentencing censure regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic as they failed to specifically address the lower court's reasoning on the defendant's liability or the justification for excluding mitigating circumstances. The court rejected the censure on sentencing because the first instance judge correctly evaluated the lack of favorable elements and the gravity of the crime and intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly generic and fails to confront the contested judgment's reasoning, or if the censure on sentencing is unfounded due to the correct evaluation of aggravating factors and lack of mitigating elements.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTANNI LORETO nato a CERIGNOLA il 11/03/1993 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal onsigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l'affermazione di responsabilità e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in ordine alla esclusione delle circostanze addotte a giustificazione dalla difesa dell'imputato, ritenute del tutto prive di fondamento;
Ritenuto che, quanto al trattamento sanzionatorio, le censure in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimentria della pena sono manifestamente infondate in ragione della ineccepibile valutazione in ordine alla mancanza di elementi favorevoli e sul rilievo della gravità del fatto e della intensità del dolo oltre che nel comportamento immediatamente successivo al reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al papmento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del la Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024