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Ordinanza — n. 4677/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic for failing to address specific factual elements of the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4677/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic because they failed to specifically address the lower court's finding regarding the presence of multiple persons. Consequently, the court rejected the challenge without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and grounded in the facts of the contested judgment; generic criticisms that do not confront the specific elements of the decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to confront specific factual elements procedural costs Cassation procedure multiple persons element svolgimento del concorso

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLI ARCANGELO nato a BITONTO il 11/03/1978 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l'affermazione di responsabilità e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento costitutivo della presenza di più persone, accertata a seguito della specifica annotazione degli operanti richiamata in sentenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024