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Ordinanza — n. 4676/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed as generic and unfounded due to lack of specific analysis on mitigating circumstances versus recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4676/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the request lacked specific analysis compared to the clear reasons for qualified recidivism. Consequently, the appeal was rejected because it was merely proposed without substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A generic appeal regarding mitigating circumstances is inadmissible when it fails to provide specific analysis against the established facts of qualified recidivism.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility qualified recidivism mitigating circumstances analysis procedural costs award Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione attenuazione della pena designazione generica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRESCIA PAOLO nato a BARI il 23/12/1975 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alla mera subordinata istanza di attenuanti generiche prevalenti avanzata in appello e in presenza di una analitico esame sulle pregnanti ragioni delle recidiva qualificata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024