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Ordinanza — n. 4675/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug possession conviction for insufficient evidence of minor quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4675/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's exclusion of a 'minor quantity' hypothesis, arguing it was incorrectly applied to 338 doses of drugs found hidden in a car with accounting documents. The court ruled that the exclusion was based on a correct overall assessment of the substance quantity and detention circumstances, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's exclusion of a minor quantity hypothesis is based on a correct overall assessment of the substance quantity and detention circumstances.

Parole chiave

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drug possession conviction minor quantity hypothesis appeal inadmissibility 338 doses evidence hidden in vehicle detenzione di stupefacenti traffico aggravato di cocaina tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVIELLO GENNARO nato a MELFI il 24/06/1994 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato nel censurare l'esclusione della ipotesi lieve che del tutto correttamente ha considerato, secondo un corretto complessivo esame, la quantità della sostanza stupefacente rinvenuta (per 338 dosi) e le circostanze della detenzione (occultamento in autovettura e rinvenimento di documentazione contabile); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024