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Ordinanza — n. 4674/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic; court rejects failure to address sentencing facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4674/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being a generic attack on the exclusion of a minor sentencing hypothesis. The appellant failed to substantiate his arguments against the court's comprehensive assessment of drug quantities, search results, and seized accounting documents. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must specifically address the contested points; a generic criticism of the exclusion of a minor sentencing hypothesis without confronting the factual basis of the decision renders it inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible appeal sentencing exclusion drug quantities procedural costs imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACELLI MICHELE nato a BARI il 07/10/1995 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l' esclusione della ipotesi lieve e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata che ha considerato, secondo un corretto complessivo esame, le esorbitanti quantità delle due tipologie di sostanze stupefacenti rinvenute e l'esito delle perquisizioni e del sequestro con il rinvenimento dei fogli manoscritti con dettagli contabili, tre bilancini e numerosi contenitori;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della assa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024