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Ordinanza — n. 4673/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to correct exercise of discretionary power by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4673/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Guido Campanile inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The lower court had correctly exercised its discretionary power by considering the particularly offensive nature of the defendant's conduct, the intensity of his intent, and numerous prior convictions. Consequently, the court rejected the defense's arguments regarding the admissibility of the appeal and upheld the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded regarding the correct exercise of the discretionary power vested in the court of first instance.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal discretionary power exercise criminal intent intensity prior convictions consideration procedural inadmissibility condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANILE GUIDO nato a FOGGIA il 02/12/1977 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso é manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che ha considerato le modalità particolarmente offensive della condotta e l'intensità del dolo, oltre che dei numerosi precedenti a suo carico, di cui uno specifico; Ritenuto che alla conclusione non osta la memoria difensiva a sostegno della ammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024